Il Decreto PNRR 2026 è legge: nuove regole su semplificazioni per cittadini e imprese
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2026 la Legge 20 aprile 2026 n. 50 di conversione del Decreto Legge 19 febbraio 2026 n. 19, che introduce "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione".
Scarica il testo del Decreto Legge 19 febbraio 2026 n. 19 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.
Il provvedimento interviene su più fronti:
- governance del PNRR,
- rafforzamento della capacità amministrativa,
- semplificazioni procedurali,
- digitalizzazione,
- giustizia tributaria e civile,
- interoperabilità delle banche dati,
- misure per microimprese e imprese artigiane.
In sede di conversione sono state introdotte numerose modifiche e integrazioni, tra cui nuove disposizioni in materia di personale sanitario del SSN, assegno unico universale per i figli a carico di lavoratori UE, riforma dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali, processo penale telematico in appello, plastica riutilizzabile e investimenti idrici.
Le principali novità introdotte in sede di conversione
La legge di conversione n. 50/2026 ha arricchito significativamente il testo originario del decreto. Tra le novità più rilevanti:
- Personale e capacità amministrativa. Prorogati fino al 31 dicembre 2026 gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali di regioni, comuni, province e città metropolitane connessi al PNRR. Prevista la possibilità di ulteriore rinnovo degli incarichi dirigenziali ex art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001 fino al 31 dicembre 2029. Introdotta una procedura selettiva per l'assunzione a tempo determinato di dieci unità di personale tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
- Assegno unico universale. Esteso ai figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato UE. Modificati i requisiti di accesso per i lavoratori stranieri, con eliminazione del requisito del diritto di soggiorno permanente e introduzione del criterio dell'iscrizione previdenziale obbligatoria. L'assegno sarà commisurato alla durata effettiva della residenza o della prestazione lavorativa in Italia.
- Riforma fiscale degli enti territoriali. Introdotta la facoltà per regioni e province autonome di istituire, con propria legge, un Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali, alimentato da una quota fino all'1% del gettito riscosso dalle attività di recupero fiscale.
- Giustizia tributaria. Istituite tre direzioni territoriali del Dipartimento della giustizia tributaria del MEF, con sede a Milano, Roma e Napoli, con funzioni di vigilanza, coordinamento e supporto agli uffici di segreteria delle corti di secondo grado. Elevata da 5.000 a 10.000 euro la soglia per il rito semplificato nel processo tributario.
- Plastica riutilizzabile. Definiti i parametri tecnici (peso, diametro, rapporto peso/lunghezza) per classificare come riutilizzabili piatti, posate, cannucce e agitatori in plastica, con applicazione a decorrere dal 365° giorno successivo alla conversione.
- Banda ultralarga. Semplificata la procedura per gli interventi di allaccio delle utenze fino a 40 metri, con comunicazione preventiva all'ente proprietario della strada e avvio automatico dei lavori decorsi otto giorni in assenza di risposta.
- Dottorati AFAM. Incrementato di 17 milioni di euro annui, per il periodo 2026-2031, il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a sostegno dei dottorati di ricerca.
Vediamo nello specifico alcune delle disposizioni previste.
Semplificazioni per cittadini e consumatori
L’articolo 6 del DL 19/2026, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 50/2026, introduce un pacchetto organico di misure volte a semplificare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, rafforzando il principio dell’acquisizione d’ufficio dei dati, la digitalizzazione dei servizi e l’integrazione delle banche dati pubbliche nell’ambito del PNRR.
ISEE precompilato e interoperabilità INPS – Agenzia delle Entrate
In primo luogo, scuole, università, comuni e tutte le amministrazioni che erogano prestazioni sociali agevolate sono tenute ad acquisire direttamente dall’INPS, tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), i dati ISEE strettamente necessari alla concessione dei benefici, ai sensi dell’articolo 43 del DPR n. 445/2000. Il cittadino non dovrà quindi produrre autonomamente l'attestazione quando l'amministrazione è già in grado di reperirla per via telematica.
Carta d’identità elettronica per ultrasettantenni
Sempre nell’ottica della riduzione degli adempimenti, dal 30 luglio 2026 la carta di identità elettronica rilasciata ai soggetti che abbiano compiuto 70 anni avrà durata illimitata, pur restando ferma la possibilità di rinnovo decennale ai fini della validità del certificato di autenticazione digitale. La CIE manterrà inoltre la validità per l’espatrio.
Tessera elettorale digitale e servizi ANPR
Una novità di rilievo riguarda poi l’introduzione della tessera elettorale in formato digitale, acquisibile attraverso i dati integrati nell’ANPR. Le caratteristiche tecniche e le modalità operative saranno definite con successivo decreto ministeriale, con possibile integrazione nel portafoglio digitale italiano (IT-Wallet). L’utilizzo della copia analogica resterà comunque consentito presso il seggio di iscrizione.
Deleghe digitali e accesso ai servizi online (art. 11)
l decreto semplifica il sistema delle deleghe digitali per l’accesso ai servizi online (INPS, ANPR e altri portali istituzionali).
Sarà possibile conferire delega:
- tramite app IO,
- attraverso portali istituzionali,
riducendo o eliminando la necessità di autenticazione cartacea presso gli sportelli.
In sede di conversione, è stata inoltre introdotta una rilevante novità in materia di cittadinanza digitale dei minori. In particolare, mediante l’inserimento del nuovo comma 1-sexies all’articolo 64-bis del Codice dell’amministrazione digitale, si prevede che:
- i minori che abbiano compiuto 14 anni possano accedere e utilizzare autonomamente il punto di accesso telematico ai servizi della PA (app IO);
- tale accesso è consentito anche per ottenere ed esibire attestazioni, titoli o abilitazioni con effetti giuridici, inclusi quelli disponibili nel Sistema IT-Wallet;
- non è richiesto il consenso del genitore in via generale.
Resta tuttavia ferma la previsione secondo cui, nei casi in cui una specifica disposizione di legge richieda espressamente l’autorizzazione del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, tale consenso continua a essere necessario.
La misura rafforza quindi il processo di digitalizzazione dei servizi pubblici, introducendo un primo riconoscimento normativo dell’autonomia digitale dei minori nella fascia di età compresa tra i 14 e i 18 anni.
Microimprese: data breach semplificato, responsabile tecnico temporaneo e qualifiche FER
L’articolo 12 del DL 19/2026, come modificato dalla legge di conversione n. 50/2026, introduce un pacchetto di interventi mirati a semplificare gli adempimenti e a rafforzare la flessibilità operativa delle microimprese, intervenendo su tre ambiti principali: protezione dei dati personali, organizzazione delle attività artigiane e formazione nel settore energetico.
Procedura semplificata per la notifica delle violazioni dei dati personali
La principale novità riguarda la protezione dei dati personali. Viene inserito nel Codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003) il nuovo articolo 2-quaterdecies.1, che introduce una procedura semplificata per la notifica delle violazioni di dati personali (data breach) per le imprese con meno di cinque dipendenti.
Tali soggetti, pur restando obbligati alla notifica prevista dall’articolo 33 del GDPR, potranno avvalersi di una procedura dedicata, che sarà disciplinata dal Garante per la protezione dei dati personali. La norma prevede espressamente:
- strumenti di autovalutazione guidata;
- un canale di assistenza semplificata;
- forme di supporto operativo per l’adempimento degli obblighi di notifica.
La misura è pensata per microimprese, artigiani e professionisti, spesso privi di strutture interne dedicate alla compliance privacy, e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Responsabile tecnico temporaneo per imprese artigiane
Il decreto introduce inoltre una significativa semplificazione organizzativa per le imprese operanti nei settori dell’acconciatura e dell’estetica (leggi n. 1/1990 e n. 174/2005), prevedendo la possibilità di nominare un responsabile tecnico temporaneo.
In caso di impedimento del titolare o del responsabile tecnico, l’impresa può designare, per un periodo massimo di 30 giorni, prorogabile fino a 90 giorni per comprovati motivi di salute:
- un dipendente;
- un familiare coadiuvante;
- un collaboratore;
purché in possesso di un’esperienza professionale nel settore di almeno tre anni.
Il periodo di sostituzione deve essere tempestivamente comunicato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e alla Camera di commercio territorialmente competente. La disposizione consente di evitare la sospensione dell’attività in caso di assenza temporanea del responsabile tecnico.
Formazione e qualifiche nel settore delle energie rinnovabili (FER)
In sede di conversione è stato inoltre introdotto un intervento specifico sulla formazione nel settore delle fonti di energia rinnovabile, mediante modifica dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 28/2011.
La nuova disciplina è finalizzata a garantire uniformità e tracciabilità della formazione e dell’aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore FER. In particolare:
- gli enti di formazione sono tenuti a utilizzare modulistica standardizzata;
- gli attestati devono essere trasmessi entro dieci giorni dalla conclusione del corso;
- è previsto un modulo unico nazionale, da adottare con decreto ministeriale, per la trasmissione telematica degli attestati alle Camere di commercio.
L’obiettivo è consentire l’aggiornamento automatico delle qualifiche professionali, riducendo errori, ritardi e disallineamenti informativi tra enti formativi e sistema camerale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita Unioncamere e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sarà adottato un modulo unico nazionale per la trasmissione telematica degli attestati alle Camere di commercio competenti, garantendo l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali.
Semplificazioni per l’attuazione della riforma in materia di disabilità
L'articolo 7 del DL 19/2026, convertito dalla legge 50/2026, accelera l'attuazione della riforma della disabilità (D.Lgs. n. 62/2024), intervenendo su sperimentazione, commissioni mediche, progetto di vita e governance del Fondo.
Sperimentazione più ampia
Dal 1° marzo 2026 la sperimentazione è estesa a livello provinciale nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto. In via transitoria resta applicabile il regolamento attuativo già vigente.
Commissioni mediche INPS più flessibili
Ampliata la platea dei medici ammessi alla presidenza delle commissioni: oltre agli specialisti in medicina legale, sono ora ammessi anche quelli in medicina del lavoro o in specializzazioni equipollenti. Per i minori è garantita la presenza di un medico con competenze pediatriche o neurologiche, anche in videocollegamento.
Progetto di vita: più digitale
L'INPS trasmette telematicamente il certificato di disabilità agli enti competenti per l'elaborazione del progetto di vita, tramite un servizio interoperabile con le piattaforme regionali. Previste inoltre convenzioni INPS-Regioni per la condivisione delle banche dati assistenziali.
Fondo disabilità e programma triennale
Il programma triennale per la disabilità sarà adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio o dell'Autorità delegata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Novità introdotta in sede di conversione.
Garante nazionale disabilità: poteri rafforzati
Il Garante può ora agire anche a tutela dei livelli essenziali di qualità dei servizi per l'inclusione e l'accessibilità delle persone con disabilità.
Tutte le misure si attuano senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
Giustizia tributaria: soglia raddoppiata per la trattazione monocratica
L’articolo 16, comma 2 interviene sulla disciplina del giudice monocratico nelle Corti di giustizia tributaria di primo grado, elevando la soglia di valore della controversia entro cui il ricorso può essere deciso da un giudice unico.
Cosa cambia
- prima: trattazione monocratica per controversie fino a 5.000 euro.
- ora: soglia elevata a 10.000 euro.
Il valore della controversia è determinato, come di consueto, con riferimento all’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni.
L’innalzamento della soglia comporta che un numero significativamente maggiore di controversie di modesto valore sarà trattato:
- da un giudice unico;
- con procedimento più snello;
- con tempi potenzialmente ridotti.
La finalità è alleggerire il carico dei collegi giudicanti e accelerare la definizione delle liti fiscali minori, in linea con gli obiettivi del PNRR in materia di riduzione dell’arretrato e contenimento della durata dei processi.
La disposizione si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 2 maggio 2026.
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