Decreto Bollette 2026: tutti gli sconti su luce e gas per famiglie e imprese

Il decreto legge del 20.02.2026 n. 21, recante Misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico”, è stato convertito nella Legge del 10.04.2026 n. 49 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026

Il testo, modificato nel corso dell'esame alla Camera dei Deputati (approvazione del 31 marzo 2026) e successivamente approvato in via definitiva dal Senato l'8 aprile 2026 (A.S. n. 1857), è in vigore dal 19 aprile 2026, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le modifiche apportate in sede di conversione hanno efficacia dalla medesima data.

Scarica il testo del Decreto legge del 20.02.2026 n. 21 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

Il provvedimento, nella versione definitiva, interviene su:

  • bonus elettrico per le famiglie e tutela dei clienti domestici;
  • divieto di telemarketing aggressivo per forniture energia e gas;
  • compensazione per il teleriscaldamento;
  • trasparenza nelle bollette e nel processo di cambio fornitore;
  • riduzione degli oneri ASOS per le imprese;
  • aumento IRAP per il comparto energetico;
  • proroga del regime delle cooperative elettriche storiche;
  • gas per imprese e clienti gasivori;
  • contratti di lungo termine (PPA);
  • impianti fotovoltaici incentivati e phase-out dal carbone entro il 2038;
  • comunità energetiche rinnovabili, anche condominiali;
  • data center e reti elettriche;
  • saturazione virtuale delle reti e connessioni alle FER.

Di seguito un’analisi sistematica delle principali disposizioni.

Bonus luce 2026: contributi rafforzati per le famiglie

Il Decreto Bollette 2026 potenzia le misure di sostegno per i nuclei domestici, introducendo un contributo straordinario destinato ai beneficiari del bonus sociale elettrico e un'ulteriore agevolazione per le famiglie con ISEE medio-basso.

In sede di conversione, è stato ampliato il perimetro delle tutele, aggiungendo nuove misure contro il telemarketing aggressivo e la compensazione per il teleriscaldamento.

115 euro aggiuntivi per chi già percepisce il bonus sociale

Per l'anno 2026 è riconosciuto un contributo straordinario di 115 euro ai titolari del bonus sociale elettrico alla data di entrata in vigore del decreto. La Camera ha precisato che il contributo deve essere riportato in fattura con dicitura univoca e standardizzata definita da ARERA.

L’intervento interessa circa 2,7 milioni di famiglie vulnerabili e si aggiunge al bonus ordinario (mediamente pari a circa 200 euro annui), portando il beneficio complessivo potenziale a circa 315 euro l’anno.

Il contributo:

  • sarà erogato secondo modalità definite da ARERA;
  • dovrà essere riportato in fattura con una dicitura univoca e standardizzata definita dalla stessa ARERA;
  • è finanziato con uno stanziamento di 315 milioni di euro per il 2026.

Contributo volontario per famiglie con ISEE fino a 25.000 euro

Per il biennio 2026-2027, il decreto consente ai venditori di energia elettrica di riconoscere un contributo straordinario ai clienti domestici residenti:

  • con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro;
  • che non siano titolari del bonus sociale.

L’agevolazione è pari alla componente “prezzo dell’energia” (PE) applicata:

  • ai consumi del primo bimestre dell’anno, per le forniture attive al 1° gennaio;
  • oppure ai consumi del primo bimestre di fornitura, se il contratto è attivato successivamente (entro il 31 maggio).

Il beneficio è riconosciuto a condizione che:

  • i consumi del bimestre non superino 0,5 MWh;
  • i consumi registrati nei dodici mesi precedenti siano inferiori a 3 MWh.

Lo sconto viene applicato in fattura nel quinto mese successivo al bimestre di riferimento.

L’adesione alla misura resta volontaria per i venditori, ma con una novità rilevante introdotta in conversione: il riconoscimento del contributo non può essere subordinato all’adesione a servizi o prodotti accessori né comportare modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali. 

ARERA definirà le modalità operative e rilascerà un'attestazione ai soggetti aderenti, pubblicata sul proprio sito internet istituzionale, utilizzabile anche a fini commerciali.

Nuove tutele contro il telemarketing aggressivo

La Camera ha introdotto, all'articolo 1 del decreto, il nuovo comma 5-bis che modifica il Codice del Consumo vietando, decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, le sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste per la proposta o conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il professionista può contattare il consumatore solo se questi ha fatto una richiesta diretta o se si tratta di clienti già acquisiti che hanno espresso specifico consenso. I contratti stipulati in violazione sono nulli e le violazioni possono essere segnalate al Garante Privacy e all'AGCOM.

Imprese: riduzione ASOS e aumento IRAP per il comparto energetico

Uno dei pilastri del decreto è la riduzione della componente ASOS (oneri generali per il sostegno alle rinnovabili) applicata alle utenze non domestiche. La riduzione riguarda:

  • utenze non domestiche in bassa tensione per altri usi;
  • utenze in media, alta e altissima tensione;

con esclusione:

  • dell’illuminazione pubblica;
  • delle imprese energivore già iscritte negli elenchi CSEA;
  • dei soggetti con regimi tariffari speciali.

Le modalità di riduzione saranno definite da ARERA.

Aumento IRAP per imprese energetiche

Per finanziare il taglio degli oneri in bolletta, viene previsto un aumento di 2 punti percentuali dell’aliquota IRAP per le imprese operanti in specifici codici ATECO del settore energetico.

L’aumento si applica:

  • dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025 e per il periodo d’imposta successivo,
  • ai soggetti individuati nella Tabella 1 allegata al decreto (estrazione, raffinazione, produzione e distribuzione energia e gas).

Le maggiori entrate, stimate in:

  • 469,6 milioni nel 2026
  • 545,4 milioni nel 2027
  • 74,5 milioni nel 2028

saranno destinate alla riduzione degli oneri ASOS per le utenze non domestiche.

Cooperative elettriche storiche

La Camera ha inserito un nuovo articolo 3-bis che proroga di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il regime regolatorio speciale applicabile alle cooperative elettriche operanti nelle Province Autonome di Trento e Bolzano che connettono alla propria rete anche clienti non soci, nelle more del rilascio delle nuove concessioni di distribuzione.

Fotovoltaico: riduzione volontaria degli incentivi e repowering

Per contenere il peso della componente ASOS sulle bollette elettriche, il decreto introduce un meccanismo volontario rivolto agli impianti fotovoltaici incentivati di potenza superiore a 20 kW che percepiscono tariffe premio fisse del Conto Energia.

I titolari possono scegliere, entro il 31 maggio 2026, di aderire a una riduzione temporanea della tariffa premio nel periodo compreso tra il secondo semestre 2026 e il 31 dicembre 2027, optando per:

  • il riconoscimento dell'85% della tariffa spettante, con estensione della convenzione di 3 mesi, oppure
  • il riconoscimento del 70% della tariffa spettante, con estensione della convenzione di 6 mesi.

Accanto alla riduzione temporanea, il decreto prevede anche la possibilità di uscire anticipatamente dal regime incentivante, a decorrere dal 1° gennaio 2028, entro un limite massimo complessivo di 10 GW di potenza. In tal caso, ai soggetti aderenti è riconosciuto un corrispettivo pari al 90% del valore attualizzato dei flussi di incentivi residui, calcolato dal GSE e corrisposto in rate costanti su dieci anni.

L'accesso al beneficio è subordinato al rifacimento integrale dell'impianto tra il 2028 e il 2030, con un incremento significativo della producibilità rispetto al periodo incentivato residuo e con l'utilizzo di moduli fotovoltaici conformi ai requisiti territoriali e tecnici previsti dalla normativa.

La misura mira a favorire il repowering del parco fotovoltaico esistente, promuovendo impianti più efficienti e contribuendo, al contempo, alla riduzione strutturale degli oneri generali di sistema.

In sede di conversione è stata confermata la struttura del meccanismo (85%/70% della tariffa, 3 o 6 mesi di proroga, uscita anticipata dal 2028 con corrispettivo del 90% dei flussi residui). È stata tuttavia apportata una modifica sostanziale alle soglie di incremento della producibilità richieste per accedere al corrispettivo.

Il criterio generale prevede che il rifacimento integrale garantisca una producibilità almeno doppia rispetto a quella attesa negli anni di incentivazione residua dell'impianto esistente. Per due categorie specifiche, la legge di conversione ha ridotto la soglia minima richiesta dal 40% al 30% rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residua:

  • gli impianti con moduli collocati a terra in area agricola;
  • gli impianti con moduli non collocati a terra.

In entrambi i casi, la riduzione della soglia mira a rendere il meccanismo di uscita anticipata accessibile a un più ampio numero di impianti, pur mantenendo l'obiettivo di un significativo miglioramento delle prestazioni produttive.

Phase-out dal carbone (novità: art. 5-bis)

La legge di conversione ha inserito un nuovo articolo che fissa al 31 dicembre 2038 la cessazione dell'operatività delle centrali a carbone in esercizio per la produzione di energia elettrica. Si tratta della prima volta che tale termine viene stabilito in via legislativa: in precedenza esistevano solo obiettivi di natura programmatica nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), che prefiguravano l'uscita dal carbone entro il 2025 per il territorio continentale e il 2028 per la Sardegna, senza tuttavia avere forza cogente. La disposizione sarà comunicata alla Commissione UE tramite la relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima prevista dal regolamento (UE) 2018/1999.

Comunità energetiche rinnovabili (novità: art. 5-ter)

È stato inserito un nuovo articolo che chiarisce esplicitamente che le persone fisiche possono costituire una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) anche nell'ambito del loro condominio. La modifica, apportata all'art. 31, comma 1, lettera b) del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, rimuove un'ambiguità interpretativa che in alcuni casi aveva frenato la diffusione delle CER in contesti residenziali condominiali, chiarendo che la compresenza di più unità immobiliari in un unico edificio non osta alla partecipazione alla comunità energetica.

Data center: procedimento unico autorizzativo e tempi accelerati

Il decreto, come modificato in sede di conversione, introduce una disciplina speciale per la realizzazione, l'ampliamento e l'esercizio dei centri di elaborazione dati (data center), prevedendo un procedimento unico autorizzativo volto a concentrare in un'unica sede tutte le valutazioni necessarie. L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e comprende tutti gli atti di assenso richiesti dalla normativa di settore, inclusi quelli ambientali, paesaggistici e relativi alle reti di connessione elettrica, nonché la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali.

Una semplificazione rilevante introdotta in conversione riguarda la fase di avvio dell'iter: è sufficiente che la documentazione progettuale indichi una soluzione di connessione temporanea in media tensione, fermo restando l'obbligo di integrare la soluzione definitiva secondo le modalità stabilite dall'autorità competente. Questo evita che l'assenza di una soluzione di connessione definitiva blocchi l'avvio del procedimento autorizzativo.

Il procedimento si svolge mediante conferenza di servizi e deve concludersi entro un termine massimo di 10 mesi dalla verifica di completezza della documentazione. Tale termine non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per non più di tre mesi, in ragione della natura, della complessità, dell'ubicazione o della portata del progetto. Nei casi in cui sia richiesta la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), i relativi termini sono dimezzati.

Per i progetti dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 104/2023 (convertito dalla legge n. 136/2023), l'autorizzazione unica è rilasciata con procedura speciale, che prevede la nomina di un commissario straordinario e lo svolgimento di una conferenza di servizi dedicata. In tal caso trovano applicazione i commi 5 e 6 del medesimo art. 13, che consentono al commissario di operare anche in deroga alla normativa ordinaria, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.

La norma è finalizzata a semplificare e accelerare gli investimenti nel settore digitale, assicurando al tempo stesso il coordinamento con le esigenze del sistema elettrico nazionale e riducendo in modo significativo i tempi autorizzativi per infrastrutture considerate strategiche per lo sviluppo tecnologico e industriale del Paese.

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