Un parere di ChatGPT può essere utilizzato nel processo tributario?
Un contribuente presenta in giudizio una risposta di ChatGPT per sostenere la propria interpretazione della normativa fiscale.
La Corte tributaria del Veneto chiarisce i limiti del parere generato dall'intelligenza artificiale.
Una risposta di ChatGPT può essere utilizzata per sostenere le proprie ragioni davanti a un giudice tributario?
E quale valore può avere nell'interpretazione di una norma fiscale?
La questione è stata affrontata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto nella sentenza n. 431/2026, depositata il 14 maggio 2026, nell'ambito di una controversia riguardante il bonus ristrutturazioni.
Un contribuente aveva depositato un parere ottenuto tramite ChatGPT per sostenere la propria interpretazione dell'articolo 16-bis del TUIR.
I giudici, tuttavia, hanno ritenuto che il documento non contenesse elementi sufficienti per verificarne l'affidabilità, escludendo che potesse assumere un rilievo decisivo nella controversia.
Perché il contribuente ha presentato un parere di ChatGPT?
La vicenda nasce dal disconoscimento di una detrazione fiscale relativa ai lavori di ristrutturazione di un immobile situato nel centro storico.
L'edificio, inizialmente destinato ad abitazione e classificato nella categoria catastale A/4, era stato ristrutturato e trasformato in una struttura turistico-ricettiva, con successivo accatastamento nella categoria D/2.
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la detrazione prevista dall'articolo 16-bis del TUIR, recuperando 2.400 euro di IRPEF per il 2016 e applicando sanzioni per 2.160 euro.
Secondo il contribuente, l'agevolazione doveva essere riconosciuta perché l'immobile aveva destinazione residenziale al momento dell'esecuzione degli interventi, indipendentemente dal successivo cambio d'uso.
Per rafforzare questa interpretazione, nel giudizio d'appello aveva depositato una risposta sul significato letterale della disposizione ottenuta attraverso ChatGPT di OpenAI.
Perché i giudici non hanno considerato decisiva la risposta di ChatGPT?
La Corte ha dedicato una parte della motivazione all'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito giudiziario.
Nella sentenza viene riconosciuto che l'AI può rappresentare uno strumento di supporto per gli operatori del diritto, ma si evidenziano anche i rischi di errori e condizionamenti, compresi quelli legati alle modalità con cui vengono formulate le domande.
I giudici hanno richiamato il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), soffermandosi sul considerando 61, relativo all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia.
La pronuncia richiama inoltre le raccomandazioni del Consiglio Superiore della Magistratura dell'8 ottobre 2025, che evidenziano la necessità di garantire:
- la trasparenza dell'elaborazione algoritmica;
- la possibilità di verificare e contestare i risultati prodotti dall'AI;
- l'autonomia valutativa del giudice.
Nel caso esaminato, il parere depositato dal contribuente non conteneva elementi idonei a consentire le verifiche ritenute necessarie.
La Corte ha pertanto concluso che l'allegazione del documento ottenuto attraverso ChatGPT non poteva avere rilievo decisivo ai fini dell'interpretazione della norma controversa.
ChatGPT può sostituire l’interpretazione del giudice?
La sentenza non introduce un divieto generale di utilizzare ChatGPT nei procedimenti tributari.
Il Collegio ribadisce, però, che l'interpretazione della legge compete al giudice, il quale deve considerare il significato letterale delle disposizioni, la loro finalità e la volontà del legislatore.
La risposta dell'intelligenza artificiale non può quindi sostituire questa valutazione.
Nel caso concreto, i giudici hanno ritenuto che l'articolo 16-bis del TUIR richiedesse la destinazione residenziale dell'immobile, mantenuta al termine dei lavori oppure acquisita attraverso gli interventi edilizi.
Poiché l'immobile era stato trasformato da abitazione in struttura turistico-ricettiva, la Corte ha confermato il disconoscimento del bonus ristrutturazioni.
È stata respinta anche la richiesta di disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa.
La sentenza n. 431/2026 pone dunque al centro il problema della verificabilità delle risposte generate dall'intelligenza artificiale quando vengono utilizzate per sostenere argomentazioni giuridiche.
Nel caso esaminato, la produzione del parere di ChatGPT non è stata sufficiente a modificare l'esito della controversia fiscale.


