Rimborso IVA dopo la rivalsa infruttuosa: chiarimenti della Cassazione

Con l’ordinanza n. 26724 del 12 ottobre 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul diritto al rimborso dell’IVA definitivamente versata all’Erario, quando il cedente non sia riuscito a recuperare l’imposta dal cessionario attraverso l’esercizio della rivalsa.

Secondo la Suprema Corte, il rimborso può essere riconosciuto anche quando l’imposta sia stata pagata a seguito di una definizione agevolata, purché il cedente sia estraneo alla frode, abbia adottato tutte le ragionevoli misure per recuperare l’importo e sia escluso il rischio di perdita di gettito per l’Erario.

Il caso: IVA versata dopo l’accertamento e non recuperata dai cessionari

La controversia trae origine dalla richiesta di rimborso IVA relativa al 2020, presentata da una società a seguito di un accertamento riguardante cessioni di prodotti petroliferi fatturate senza applicazione dell’imposta.

Le operazioni erano state effettuate sulla base di dichiarazioni d’intento successivamente risultate false, rilasciate dalle società cessionarie.

La contribuente aveva versato l’IVA accertata aderendo alla definizione agevolata prevista dall’articolo 2 del DL 119/2018 e successivamente aveva esercitato la rivalsa nei confronti delle cessionarie, senza riuscire a recuperare gli importi a causa della loro incapienza patrimoniale.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la definizione agevolata avesse definitivamente consolidato il rapporto tributario e che la società potesse ricorrere alla procedura di variazione prevista dall’articolo 26 del DPR 633/1972, ma non richiedere il rimborso all’Erario.

IVA e rivalsa: l’autonomia dei tre rapporti giuridici

La Cassazione richiama il principio secondo cui, dal compimento di un’operazione imponibile, derivano tre distinti rapporti giuridici:

  • tra Amministrazione finanziaria e cedente, relativamente al versamento dell’imposta;
  • tra cedente e cessionario, con riferimento all’esercizio della rivalsa;
  • tra Amministrazione finanziaria e cessionario, soggetto passivo IVA, riguardo al diritto alla detrazione dell’imposta assolta in rivalsa.

Questi rapporti, pur essendo collegati, mantengono una propria autonomia.

Il cedente non può quindi opporre al cessionario che chieda la restituzione dell’IVA indebitamente addebitata l’avvenuto versamento all’Erario.

Analogamente, il cessionario non può giustificare una detrazione non spettante richiamando il pagamento dell’imposta al cedente.

La Corte ribadisce inoltre che il prestatore che abbia versato un’IVA superiore al dovuto può richiederne il rimborso all’Amministrazione finanziaria, anche se abbia recuperato l’importo mediante rivalsa, purché sia completamente escluso il rischio di perdite fiscali per l’Erario.

Rivalsa successiva e nota di variazione IVA: quando non è ammessa

La pronuncia esamina anche il rapporto tra la rivalsa successiva all’accertamento, disciplinata dall’articolo 60, comma 7, del DPR 633/1972, e la procedura di variazione in diminuzione prevista dall’articolo 26 dello stesso decreto.

Secondo la Cassazione, la variazione in diminuzione non è applicabile quando il cedente abbia già percepito il corrispettivo dell’operazione, ma non riesca a recuperare la sola IVA successivamente addebitata in rivalsa.

La disciplina della riduzione della base imponibile è infatti collegata al mancato pagamento, totale o parziale, del corrispettivo e non al mancato recupero della sola imposta.

Nel caso esaminato, la società aveva emesso note di variazione in diminuzione dopo l’esito negativo delle azioni esecutive, registrandole in contabilità senza utilizzarle nelle liquidazioni o nella dichiarazione IVA, preferendo presentare un’istanza di rimborso.

Rimborso IVA: le condizioni individuate dalla Cassazione

La Suprema Corte chiarisce che la definizione agevolata non impedisce il rimborso dell’IVA, poiché l’agevolazione prevista dall’articolo 2 del DL 119/2018 riguarda sanzioni e accessori, mentre l’imposta viene versata integralmente.

In applicazione dei principi di neutralità dell’IVA ed effettività della tutela, il cedente può chiedere il rimborso quando:

  • abbia versato definitivamente l’imposta accertata;
  • sia rimasto estraneo alla frode derivante dalle false dichiarazioni d’intento;
  • abbia adottato tutte le ragionevoli misure per recuperare l’IVA dal cessionario, anche attraverso azioni giudiziali, senza successo;
  • sia scongiurato il rischio di perdita di gettito per l’Erario.

La Corte precisa inoltre che l’obbligo di pagamento previsto dall’articolo 7, comma 3, del DLgs. 471/1997 a carico del cessionario che abbia rilasciato dichiarazioni d’intento prive dei presupposti non trasferisce la soggettività passiva IVA dal cedente al cessionario.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha accolto il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiarato assorbiti il terzo e il quinto e rigettato il primo.

Ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio dovrà verificare le circostanze di fatto, il rispetto del termine di decadenza per la richiesta di rimborso e l’eventuale sussistenza di un rischio di perdita di gettito per l’Erario.

La pronuncia conferma così che l’IVA definitivamente versata non può rimanere a carico del cedente estraneo alla frode che non sia riuscito a recuperarla dal cessionario, quando ricorrano le condizioni individuate dalla Corte.