Riaffidamento carichi: condizioni di adesione per gli enti
L’articolo 5 del Decreto legislativo n. 110/2024 prevede specifiche disposizioni in ordine ai termini e alle modalità di “Riaffidamento dei carichi” oggetto di discarico.
Le disposizioni contenute al comma 1 lett. c) e al comma 5 dell’articolo citato, prevedono che il riaffidamento ad Agenzia delle entrate-Riscossione delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa, ha luogo mediante adesione dell’Ente creditore alle Condizioni di servizio rese disponibili dalla stessa Agenzia, vediamole.
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Riaffidamento carichi: condizioni di adesionhe per gli enti
Visto il decreto legislativo, 29 luglio 2024, n. 110 (pubblicato sulla G.U. del 7 agosto 2024) recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”; le seguenti Condizioni di Servizio e il relativo Allegato costituiscono la disciplina dei rapporti tra Agenzia delle entrate-Riscossione e gli Enti creditori che intendono usufruire del servizio di riaffidamento delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 110 del 2024.
Il riaffidamento dei carichi all’Agenzia ai sensi dell’art. 5, commi 1 lett. c) e 5, del decreto legislativo n. 110 del 2024 per la riscossione coattiva delle somme discaricate riguardanti carichi ad essa affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025 prevede che:
- l’adesione avvenga mediante invio a mezzo PEC, all’indirizzo dedicato [email protected], della Comunicazione di adesione redatta compilando il modello di cui all’allegato 1 e del provvedimento adottato dall’Ente,
- il provvedimento deve contenere espresso riferimento alle presenti condizioni, pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia.
- l'adesione implica l'accettazione integrale e incondizionata delle Condizioni.
L’adesione da parte dell'ente determina:
- in caso di discarico automatico ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 110 del 2024, il riaffidamento automatico, all’Agenzia, di tutte le somme discaricate indipendentemente dalla natura delle medesime;
- in caso di discarico anticipato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 110 del 2024, il riaffidamento, entro il termine di cui all’art. 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 110 del 2024, delle sole somme discaricate, non ancora prescritte, per le quali l’Ente, a conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, comunichi all’Agenzia gli specifici beni del debitore da aggredire.