Redditi SC 2026: chi indicare nel quadro RO e chi firma?
Il 2 novembre 2026 scade la presentazione del Modello Redditi SC 2026.
Vediamo le regole per indicare amministratori e sindaci nel quadro RO e per individuare i soggetti tenuti a firmare la dichiarazione. Attenzione alle cariche cessate e ai revisori legali.
Redditi SC 2026: chi indicare nel quadro RO e chi firma?
In vista del 2 novembre 2026, termine di presentazione del modello Redditi SC 2026 per le società e gli enti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ripercorriamo le regole per la compilazione del quadro RO e del frontespizio, con particolare riferimento agli amministratori, ai sindaci e ai soggetti incaricati della revisione legale.
Un aspetto importante riguarda la diversa data di riferimento da considerare:
- mentre nel quadro RO devono essere indicati i soggetti in carica alla presentazione della dichiarazione,
- la sottoscrizione del revisore è richiesta anche quando questi abbia cessato l'incarico, purché abbia firmato la relazione di revisione relativa al periodo d'imposta dichiarato.
Quadro RO Redditi SC 2026: quali soggetti indicare?
Secondo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, nel quadro RO del modello Redditi SC 2026 devono essere riportati i dati relativi:
- agli amministratori della società o dell'ente;
- ai componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo;
- ai rappresentanti diversi da quello indicato nel frontespizio.
Come precisato dalla nota riportata in calce al quadro RO, devono essere indicati i soggetti in carica alla data di presentazione della dichiarazione, non quelli che necessariamente ricoprivano l'incarico al 31 dicembre 2025.
Per amministratori e componenti degli organi di controllo, il modello prevede i seguenti codici di qualifica:
| Codice | Qualifica |
|---|---|
| A | Socio amministratore |
| B | Amministratore non socio |
| C | Componente del collegio sindacale o di altro organo di controllo |
Con la risoluzione n. 146/E del 19 ottobre 2005, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che devono essere indicati nel quadro RO i componenti degli organi di controllo, indipendentemente dal fatto che svolgano anche funzioni di revisione legale.
L'obbligo riguarda quindi anche i componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione, nei rispettivi sistemi di amministrazione e controllo.
Frontespizio Redditi SC 2026: chi deve firmare la dichiarazione?
Nel frontespizio devono essere riportati i dati del rappresentante legale della società o dell'ente che sottoscrive la dichiarazione.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del DPR 322/1998, la dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale oppure, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.
La firma deve essere apposta dal soggetto che riveste la carica al momento della presentazione.
Le istruzioni prevedono inoltre che nel frontespizio sia indicato un solo rappresentante, mentre gli altri rappresentanti sono riportati nel quadro RO.
La data di decorrenza della carica nel frontespizio è richiesta se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta.
Sindaci e revisori legali: quando devono firmare Redditi SC 2026?
Per le società soggette al controllo contabile, l'articolo 1, comma 5, del DPR 322/1998 prevede che la dichiarazione sia sottoscritta anche dai soggetti che hanno firmato la relazione di revisione relativa all'anno d'imposta dichiarato.
In particolare:
- in caso di revisore legale persona fisica, firma il revisore;
- in caso di società di revisione, firma il responsabile della revisione;
- se la revisione legale è affidata al collegio sindacale, firmano i singoli componenti;
- nelle Srl con sindaco unico incaricato della revisione, firma il sindaco unico.
La risoluzione n. 62/E dell'8 giugno 2011 ha chiarito che l'obbligo di sottoscrizione compete ai soggetti che hanno firmato la relazione di revisione, anche se non sono più in carica alla data di presentazione della dichiarazione.
Ne consegue che i sindaci firmatari della relazione di revisione 2025, se ancora in carica alla presentazione, devono essere indicati sia nel frontespizio, per la sottoscrizione, sia nel quadro RO.
Omessa firma del revisore: quali sanzioni?
L'assenza della sottoscrizione del revisore non determina l'invalidità della dichiarazione.
Tuttavia, l'articolo 9, comma 5, del DLgs. 471/1997 prevede a carico del revisore una sanzione fino al 30% del compenso contrattuale relativo alla relazione di revisione, comunque non superiore all'imposta effettivamente accertata nei confronti del contribuente, con un minimo di 250 euro.


