IVA terzo settore: norma in approvazione nel Decreto Correttivo
Il Cdm n 149 atteso per oggi dovrebbe approvare tra gli altri il Decreto Correttivo del terzo settore con norme tanto attese.
Tra questa la norma che disciplina la proroga dell'entrata in vigore del regime IVA per gli enti in oggetto, e quindi la proroga per 10 anni dell'esclusione Iva.
Si ricorda che già in data 11 novembre durante un importante convegno di Cantieriviceversa, rivolto agli addetti del Terzo Settore, il MEF aveva anticipato i lavori in corso sul tema, vediamo i dettagli.
Oggi però in consiglio dei ministri, all’esame definitivo anche il riordino delle ipotesi di esenzione per gli ETS.
Le novità scaturiscono dai rilievi formulati dalle Commissioni parlamentari e mirano a stabilizzare un quadro Iva rimasto finora sospeso, vediamo maggiori dettagli.
IVA terzo settore: il MEF conferma i lavori in corso sulla proroga
Il MEF anticipava che, l'attesa proroga per il regime IVA del terzo settore sarebbe dovuta arrivare a stretto giro.
E in effetti oggi in Cdm è in discussione anche il Dlgs con Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e IVA.
La notizia era arrivata dal Dirigente MEF Adrea Giannone che riferiva appunto di lavori ministeriale sulla proroga del nuovo regime iva per il terzo settore.
Il decreto legislativo approvato in via preliminare in Cdm lo scorso 22 luglio è in discussione oggi e contiene, dalla bozza diffusa, l'articolo 6 con tale provvedimento.
Il Dlgs è passato al vaglio delle Commissioni parlamentari (atto del governo 295) e dalle Commissioni è arrivata la richiesta di proroga necessaria, per la complessa materia dell'IVA per il terzo settore.
Molto attesa quindi la proroga decennale dal 2026 al 2036 dell’esclusione Iva per le operazioni istituzionali rese dagli enti associativi dietro corrispettivi specifici o quote supplementari di soci, associati e partecipanti.
La norma arriva, ricordiamolo, da una infrazione 2008/2010, con cui la Commissione UE ha contestato all’Italia l’articolo 4, comma 4, del decreto Iva nella parte in cui considerava tali operazioni fuori campo Iva.
Perciò, il legislatore è intervenuto con il decreto Fisco-lavoro Dl n 146/2021 disponendo l’attrazione in regime di esenzione Iva e la conseguente abrogazione del regime di esclusione.
L’entrata in vigore della modifica è stata prorogata di anno in anno con l’intento di tutelare gli enti di minori dimensioni da un obbligo generalizzato di apertura della partita Iva e di gestione degli adempimenti connessi evitando troppi oneri rispetto alla reale dimensione delle attività.
La decorrenza al 2036 del regime diviene pertanto un differimento strutturale dei nuovi obblighi, che interrompe la stagionalità delle proroghe e consentire un ripensamento organico del trattamento Iva delle attività associative in coerenza con il quadro unionale.
Nel decreto delegato dovrebbe trovare spazio anche il riordino delle esenzioni Iva con aktri articoli.
Ricordiamo appunto che che il Dlgs con atto del Governo n 295 contiene lo schema di decreto legislativo recante «disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto», dà attuazione ad alcuni principi e ai criteri direttivi di cui agli articoli 3, 7 e 9 della legge n. 111 del 2023, «Delega al Governo per la riforma fiscale».
L’Atto del Governo è composto da 11 articoli aventi ad oggetto, con riferimento alla disciplina fiscale del terzo settore:
- la disciplina del passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata (articolo 1),
- l’innalzamento a 85.000 euro della soglia di ricavi fino alla quale è consentito accesso al regime forfetario, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (articolo 2),
- l’esonero, per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale aderenti al regime forfetario so dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi e l’esclusione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, dall’obbligo di certificazione fiscale le cessioni e le prestazioni effettuate dai medesimi soggetti (articolo 3).
Con riferimento agli enti sportivi dilettantistici viene previsto un adeguamento dell’ambito soggettivo di applicazione del regime forfetario applicabile, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, agli enti sportivi dilettantistici (articolo 4)
L’articolo 5 reca delle modifiche alla disciplina, ai fini IRES, delle sopravvenienze attive finalizzata ad aggiornare le fattispecie di riduzione dei debiti non imponibili derivanti dalle vigenti procedure attivabili nei confronti del debitore in stato di crisi o di insolvenza.
L’articolo 6 dispone l’abrogazione del terzo comma dell’articolo 19- bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, norma considerata ridondante in quanto la fattispecie risulta già disciplinata dai commi precedenti del medesimo articolo.
L’articolo 7 stabilisce che per gli enti non commerciali l’IVA sugli acquisti, anche intracomunitari, e le importazioni di beni e servizi in parte destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività economica, è detraibile esclusivamente per la quota imputabile a tale attività economica.
L’articolo 8 aggiorna il Testo unico IVA relative alla conservazione e trasmissione dei dati sugli acquisti transfrontalieri da parte dei prestatori di servizi di pagamento
L’articolo 9 estende il regime della non imponibilità IVA ai servizi di trasporto internazionale resi all’esportatore, al titolare del regime di
transito, all’importatore, al destinatario dei beni o al prestatore dei servizi di spedizione, ivi inclusi i servizi doganali, anche se svolti da intermediari.
L’articolo 10 abroga una disposizione inattuata presente nella legge n. 197 del 2022, relativa all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle vendite di beni mobili attraverso piattaforme elettroniche verso cessionari che non sono soggetti passivi IVA.
Articoo 11 entrata in vigore.
Si attende pertanto il testo definitivo del provvedimento, in approvazione oggi.


