Iscrizione al RUNTS delegabile: le novità in Gazzetta
Viene pubblicato nella GU n 66 del 20 marzo il Decreto 13 gennaio del Ministero del lavoro che reca Modifiche al decreto 15 settembre 2020, recante contenente Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalita' di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Vediamo le modifiche riferite alla iscrizione al RUNTS e successive modifiche.
Iscrizione al RUNTS delegabile: le novità del DM
Nel Decreto 13 gennaio 2026, di modifica del DM 15 settembre 2020 per il terzo settore, viene previsto che ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS i rappresentanti legali degli enti potranno conferire, ad una persona da essi individuata, una apposita delega.
Secondo qualto previsto nel decreto sono delegabili le funzioni per l’aggiornamento dei dati degli enti presso il RUNTS.
In particolare, viene modificato l’art. 8 del DM 106/2020 prevedendo che ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS, i rappresentanti legali degli enti del terzo settore privi di personalità giuridica, potranno delegare una persona non necessariamente iscritta in albi all’eventuale sottoscrizione e all’invio dell’istanza, naturalemente si dovrà procedere con le modalità telematiche.
Con modifica all’art. 20 del DM 106/2020, si potrà essere anche l’aggiornamento dei dati prima demandato solamente ai rappresentanti legali degli enti.
Gli aggiornamenti potranno riguardare:
- la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente
- il riacquisto della natura non commerciale
- le variazioni delle attività svolte,
- la modifica dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalità o dei loro poteri e limitazioni,
- l’eventuale nomina e cessazione dei componenti dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalità, l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille, se successiva all’iscrizione.
Inoltre sempre in merito alle comunicazioni ale reti e alle APS e ODV viene richiesto di comunicare il numero e tipologia degli associati al di sotto dei limiti necessari per il mantenimento della rispettiva qualifica.
Per tutte le altre novità si rimanda alla lettura del testo del DM 13 gennaio 2026.
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