IRES premiale: regole, condizioni e cause di decadenza

L’articolo 1, commi 436-444, della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota IRES (dal 24% al 20%), quale misura incentivante per le imprese che destinano una quota significativa dell’utile a investimenti rilevanti, incremento occupazionale e altre finalità strategiche.

Il nuovo decreto attuativo del MEF, pubblicato l'8 agosto 2025, disciplina nel dettaglio:

  • le modalità di accesso, 
  • le tipologie di investimenti ammessi,
  • i vincoli, 
  • le esclusioni e le cause di decadenza, 

coordinandosi con le altre disposizioni tributarie interessate.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare dell’agevolazione:

  • le Società di capitali, cooperative e società di mutua assicurazione residenti;
  • gli Enti commerciali residenti;
  • le Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
  • gli Enti non commerciali limitatamente al reddito d’impresa da attività commerciale.

Sono esclusi dalla riduzione dell’aliquota IRES, le società e gli enti che:

  • nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
    • sono in liquidazione ordinaria o sono assoggettati a procedure concorsuali di
      natura liquidatoria
      di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
    • determinano il proprio reddito imponibile anche parzialmente, sulla base di
      regimi forfetari;
  • nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 applicano il regime di
    contabilità semplificata
    .

Condizioni di accesso alla riduzione dell’aliquota IRES

Per usufruire della riduzione, occorre rispettare tutte le seguenti condizioni:

1. Condizioni di accesso relative all’accantonamento dell’utile

Le condizioni di accesso relative all’accantonamento dell’utile sono:

  • almeno l’80% dell’utile 2024 va accantonato in apposita riserva, anche per copertura perdite o destinazione a capitale;
  • almeno il 30% dell’utile accantonato (e comunque non meno del 24% dell’utile 2023) deve finanziare investimenti rilevanti.

Per chiarire il calcolo della soglia minima di investimento, la relazione illustrativa che accompagna il decreto, propone il seguente caso:

Esempio

Una S.p.A. con esercizio coincidente con l’anno solare consegue nel 2024 un utile di 100, distribuendone 20 ai soci.
Nel 2023 aveva realizzato un utile di 150 assorbito in parte dalla perdita dell’esercizio 2022 di 60.
L’investimento minimo per accedere alla riduzione IRES sarà pari a:

  • 2024: 100 x 0,80 x 0,30 = 24;
  • 2023: 150 x 24 = 36.

Si prende il maggiore tra i due valori: 36.
Pertanto l’impresa dovrà effettuare investimenti rilevanti per almeno 36 per fruire dell’agevolazione.

2. Condizioni di accesso relative agli investimenti rilevanti

Ai soggetti che accantonano l’utile alle condizioni e nei limiti di cui sopra, la riduzione dell’aliquota IRES spetta a condizione che siano realizzati gli investimenti rilevanti. Costituiscono investimenti rilevanti quelli che hanno a oggetto:

  • Beni “Industria 4.0” e beni immateriali correlati (allegati A e B, L. 232/2016);
  • Beni previsti dal piano “Transizione 5.0” (art. 38 D.L. 19/2024) legati a riduzione dei consumi energetici.

Gli investimenti rilevanti devono essere realizzati, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ma entro la scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile, entro il 31 ottobre 2026).

Si fa riferimento, infatti, al termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per espressa previsione contenuta nel secondo periodo, il termine per la realizzazione degli investimenti rilevanti si determina avendo riguardo a un periodo d’imposta pari a 12 mesi se l’esercizio ha durata superiore.

L’ammontare minimo degli investimenti rilevanti è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:

  • 30% dell’utile accantonato, ai sensi dell’articolo 4;
  • 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
  • 20.000 euro.

3. Condizione di accesso relativa alla base occupazionale

La riduzione dell’aliquota IRES spetta a condizione che:

  1. nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
    • il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
    • siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari ad almeno l’1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  2. l’impresa non abbia fatto ricorso alla CIG nel 2024 o 2025, salvo eventi transitori non imputabili all’impresa (es. intemperie stagionali). 

Cause di decadenza

Il beneficio viene revocato se:

  • la quota di utile accantonata (netta delle perdite) viene distribuita entro il secondo esercizio successivo al 2024;
  • i beni agevolati sono dismessi, ceduti o delocalizzati all’estero entro 5 anni dall’acquisto, salvo sostituzione con beni analoghi o superiori.

In caso di decadenza, l’impresa deve restituire la differenza d’imposta, versandola entro il saldo del periodo in cui si verifica l’evento.