Global Minimum tax: codici tributo per pagare
Con la Risoluzione n 64 del 10 novembre vengono istituiti i codici tributo per pagare la global minimum tax, vedialo le istruzioni ADE.
Globalo Minimum tax: codicI tributo per pagare
ll decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 al Titolo II (articoli da 8 a 60), introduce la normativa sull’imposizione minima
globale dei grandi gruppi multinazionali e nazionali di imprese, in attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111.
Il decreto recepisce la Direttiva (UE) 2022/2523, che a sua volta recepisce nel mercato unico il nucleo principale dell’accordo globale sul c.d. Secondo Pilastro (“Pillar 2”) raggiunto in sede OCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (“global minimum tax”).
In particolare, il decreto, all’articolo 9, comma 1, prevede una imposizione integrativa che viene prelevata, in Italia, attraverso:
- l’imposta minima integrativa di cui agli articoli 13, 14 e 15 del decreto;
- l’imposta minima suppletiva di cui agli articoli 19, 20 e 21 del decreto;
- l’imposta minima nazionale di cui all’articolo 18 del decreto.
Nello specifico, gli obblighi di versamento sono disciplinati dall’articolo 53, comma 2, del decreto e le relative disposizioni attuative sono previste dall’articolo 6 del decreto 7 novembre 2025 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Leggi anche Global Minimum tax: il decreto con regole per Dichiarazione e pagamento.
L’imposta minima integrativa, l’imposta minima suppletiva e l’imposta minima nazionale dovute in Italia sono versate in euro con le modalità di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione.
Il versamento delle imposte avviene in due rate: il 90 per cento dell’importo dovuto entro l’undicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio al
quale l’imposta si riferisce e l’importo residuo entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa a tale esercizio.
In tale ambito, la relazione illustrativa al decreto chiarisce che, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il primo versamento per l’imposizione integrativa dovuta in relazione al 2024 dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno di novembre 2025 e la seconda rata dell’imposta dovuta per il 2024 dovrà essere versata entro luglio 2026. A partire dall’esercizio successivo a quello transitorio (come definito dall’articolo 54 del decreto), per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la seconda rata per l’imposta dovuta nel 2025 dovrà essere versata entro il mese di aprile 2027 (con prima rata da versare entro novembre 2026).
Tanto premesso, al fine di consentire il versamento delle imposte in parola mediante il modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “2730” denominato “Imposta minima integrativa – articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
- “2731” denominato “Imposta minima suppletiva – articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
- “2732” denominato “Imposta minima nazionale – articolo 18 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”.
Per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “2733” denominato “Sanzione da ravvedimento – Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale – articoli 13 e seguenti del decreto
- legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
- “2734” denominato Interessi da ravvedimento – Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale – articoli 13 e seguenti del decreto
- legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”.
Si rimanda alla risoluzione per ulteriori istruzioni.
Allegati:

