Global minimum tax: chiarimenti sulla dichiarazione
L’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese, ha istituito una imposizione integrativa prelevata attraverso:
- l’imposta minima integrativa, dovuta da controllanti localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle imprese soggette ad una bassa imposizione facenti parte del gruppo
- l’imposta minima suppletiva, dovuta da una o più imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette ad una bassa imposizione quando non è stata applicata, in tutto o in parte, l’imposta minima integrativa equivalente in altri Paesi
- l’imposta minima nazionale, dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia.
L’articolo 53 del d.lgs. n. 209 del 2023 prevede la presentazione della dichiarazione fiscale annuale relativa all’imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale.
A proposito di gloobal minim tax le Entrata hanno pubblicato il 26 giugno dei chiarimenti con FAQ, vediamoli.
Global minim tax: istruzioni per il frontespizio della dichiarazione
Nel caso rappresentato, ai fini della compilazione del frontespizio, si ritiene che in ciascuna delle due dichiarazioni fiscali debba essere indicato quale esercizio di riferimento quello del gruppo di appartenenza, ossia il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche qualora l’impresa abbia fatto parte di ciascun gruppo per una sola frazione dell’esercizio.
Pertanto, il “passaggio” dell’impresa da un gruppo a un altro nel corso dell’anno non comporta l’indicazione di periodi infrannuali nel frontespizio della dichiarazione fiscale
Global minimum tax: in dicazione del codice fiscale
Nel caso di un fondo di diritto italiano qualificabile come “impresa”, già gestito da una SGR italiana e chiuso/liquidato nel corso del 2025, si chiede se, in alternativa alla richiesta di attribuzione di un codice fiscale al fondo ai fini degli adempimenti connessi alla Global Minimum Tax, sia consentito indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale della SGR in luogo di quello del fondo. Si rappresenta, al riguardo, che nella dichiarazione fiscale non devono essere indicati altri fondi gestiti dalla medesima SGR.
In un’ottica di semplificazione degli oneri a carico dei contribuenti, tenuto conto che il fondo ha cessato di esistere nel corso del 2025 e che nella dichiarazione fiscale non devono essere indicati altri fondi gestiti dalla medesima SGR, si ritiene ammissibile indicare il codice fiscale della SGR in alternativa alla richiesta di attribuzione di un codice fiscale al fondo. In tal caso, nel campo “Denominazione” va riportata la denominazione del fondo e non quella della SGR.
Resta fermo che tale modalità di compilazione non può essere adottata qualora i fondi interessati siano più di uno, in quanto nei quadri B ed E il medesimo codice fiscale può essere associato ad una sola entità.


