Bonus veicoli elettrici 2025: requisiti e beneficiari

Viene pubblicato in GU n 208 dell'8 settembre il Decreto 8 agosto del MASE con criteri e modalità per la concessione di incentivi a  fondo  perduto previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 2, Investimento 4 che prevede l'acquisto di  un nuovo veicolo a emissioni zero con la rottamazione di un veicolo termico, ai fini dell'attuazione di un programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici.

Per il riconoscimento degli incentivi si provvede mediante l'utilizzo delle risorse pari complessivamente  a euro 597.320.000,00, al lordo delle somme necessarie per la copertura degli oneri riconnessi alle attivita' di  supporto  tecnico-operativo.

La dotazione finanziaria potrà essere integrata con risorse provenienti da ulteriori misure PNRR  del  MASE eventualmente riprogrammate, senza necessità di  aggiornamento  del presente decreto. 

Con comunicazione pubblicata sulla apposita sezione Bandi e avvisi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica renderà nota la data a partire dalla quale sara' possibile effettuare, sino ad esaurimento del plafond disponibile, l'accesso alla piattaforma informatica.
Tramite successivi atti resi disponibili nella pagina  del  sito istituzionale potra'  altresi' definire termini e modalita' per lo svolgimento di ogni altra  azione necessaria per l'erogazione del contributo spettante.

Bonus veicoli elettrici: requisiti e beneficiari privati e imprese

In particolare il decreto fissa le regole per gli incentivi a fondo perduto definito bonus veicoli elettrici per:

  • a) alle persone fisiche per l'acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e con prezzo  risultante  dal   listino   prezzi   ufficiale   della   casa automobilistica produttrice pari o inferiore  a  35.000  euro  IVA  e optional esclusi. L'incentivo e' riconosciuto a un solo soggetto  per nucleo familiare ed e' pari a:
    • 11.000 euro, nel caso in  cui  l'acquirente  sia  residente  in un'area urbana funzionale e  abbia  un  Indicatore  della  situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o pari a 30.000 euro;
    • 9.000 euro, nel caso  in  cui  l'acquirente  sia  residente  in un'area urbana funzionale e  abbia  un  Indicatore  della  situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 30.000 euro ma  inferiore  o pari a 40.000 euro;
  • b) alle microimprese con sede legale in un'area urbana funzionale per l'acquisto di un massimo di  due veicoli  nuovi commerciali  di categoria N1 o N2 ad alimentazione  esclusivamente  elettrica  (BEV). Ogni microimpresa ha diritto ad un massimo di due bonus  e  l'importo dell'incentivo copre fino al 30% del prezzo di acquisto  del  veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20.000 di euro.

Il bonus per i privati di cui alla  lettera a) è riconosciuto per l'acquisto di un solo veicolo della categoria M1, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi; per la  fruizione  del  bonus  devono  essere rispettate  le seguenti condizioni: il contributo è subordinato  alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5; la persona fisica che procede alla prenotazione  del  bonus  deve risultare primo intestatario del veicolo da rottamare da  almeno sei mesi e puo' generare il bonus a proprio favore oppure a beneficio di un altro componente maggiorenne appartenente al medesimo nucleo familiare così come definito ai fini dell'ISEE ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni; nel documento comprovante l'acquisto deve essere espressamente dichiarato il veicolo destinato alla rottamazione e indicata la misura dello sconto praticato in ragione dell'incentivo concesso.
Il  bonus per le imprese di cui alla lettera b) è riconosciuto per l'acquisto di massimo due veicoli della categoria N1 o N2, che devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo (titolare della microimpresa) e la proprietà deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi.

Per la fruizione del bonus devono essere rispettate le seguenti condizioni: ogni contributo per l'acquisto di ogni singolo veicolo e' subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5; al momento della prenotazione del bonus, il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.
I bonus  di cui alla lettera a)  sono corrisposti dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei.
I bonus di cui alla  lettera  b)  sono corrisposti  dal  venditore  alla  microimpresa  acquirente  mediante compensazione con il prezzo  di acquisto e sono  riconosciuti  nel rispetto  della  normativa  europea  sugli   aiuti   ai   sensi   del «Regolamento "de minimis"» e del «Regolamento  "de minimis" settore agricolo». 

Tali incentivi non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati all'acquisto dei medesimi veicoli oggetto di contribuzione ai  sensi  del  presente decreto.

Bonus veicoli elettrici: come registrarsi per averlo

Per ottenere il bonus  i richiedenti provvedono a registrarsi nella piattaforma informatica di cui al precedente art. 5, in base alle comunicazioni di cui al successivo art. 12.
La persona fisica richiedente il bonus  all'atto  della  registrazione nella piattaforma informatica procede all'inserimento:

  • a)  della  dichiarazione   sostitutiva   di   autocertificazione, rilasciata  ai  sensi  dell'art.  47  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445  in  cui  attesta  di  essere residente in un'area urbana funzionale;
  • b) della targa del veicolo da rottamare, di cui deve essere primo intestatario da almeno sei mesi;
  • c) dell'indicazione se il  bonus  sara'  generato  a  suo  favore oppure a favore di un altro componente  maggiorenne  appartenente  al medesimo nucleo familiare cosi' come definito ai  fini  dell'ISEE  ai sensi del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il titolare della microimpresa richiedente il  bonus all'atto  della  registrazione  nella piattaforma  informatica procede all'inserimento:

  • a) della    necessaria    dichiarazione  sostitutiva di autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui attesta:
    • 1. di essere regolarmente costituita ed  iscritta come  attiva nel registro delle imprese;
    • 2. di essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti, di non essere sottoposta a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di  fallimento,  di liquidazione  coattiva  o  volontaria,  di amministrazione controllata, di concordato preventivo,  ad  eccezione del concordato preventivo con continuita' aziendale, o  in  qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
    • 3. di avere meno di dieci dipendenti;
    • 4. di  avere  un  fatturato  annuo  o  un  bilancio  annuo  non superiore a 2 (due) milioni di euro;
    • 5. di essere in regola con le disposizioni vigenti  in  materia di obblighi contributivi e fiscali;
    • 6. l'importo complessivo  degli  aiuti  «de  minimis»  ricevuti nei trentasei mesi precedenti all'atto della registrazione;
    • 7. di non rientrare nelle imprese escluse dal «Regolamento  "de minimis"» o dal «Regolamento "de minimis" settore agricolo»;
    • 8. che la microimpresa abbia  sede  legale  in  un'area  urbana funzionale;
  • b)  della  targa  del  veicolo  da  rottamare,  che  deve  essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.

La persona fisica,  all'esito  della  registrazione  di  cui  al precedente  art.  6,  comma  2,  puo'  generare   sulla   piattaforma informatica il bonus di cui all'art. 3, comma 1, lettera a),  il  cui valore sara' uguale a:

  • 11.000 euro, nel caso di ISEE inferiore o pari a 30.000 euro;
  • 9.000 euro, nel caso di ISEE superiore a 30.000 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro.  

Il bonus è riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare cosi' come definito ai  fini  dell'ISEE

La microimpresa, all'esito della registrazione nella piattaforma informaticA puo' generare  il  bonus  previo  inserimento  del  prezzo del veicolo da acquistare, tra quelli messi a disposizione da parte dei venditori
Il valore del bonus copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20.000  di  euro e spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo «de minimis» ad un'unica impresa beneficiaria in misura non superiore ai tetti previsti dal «Regolamento "de minimis"» e «Regolamento "de minimis" settore agricolo» nell'arco di tre anni.
Ogni microimpresa ha diritto a un massimo di due bonus.                              

La registrazione dei venditori dei veicoli agevolabili

Gli  esercenti  che  si  possono  registrare  nella  piattaforma informatica sono:

  • venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di persone;
  • venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di merci;

aventi un codice ATECO  prevalente  congruente  con  l'iniziativa cosi' come risulta dal cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.

La  registrazione dell'esercente avverrà  in  base alle comunicazioni di cui all art. 12 del decreto.

All'atto della registrazione, il venditore  dovra'  inserire  il codice fiscale della propria azienda, i luoghi dei  punti  vendita  e l'iban del conto corrente dedicato su cui  si  intende  ricevere  il rimborso in linea con i principi di tracciabilita' di cui alla  legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sulla  base  del  criterio  del  punteggio  ambientale,  c.d. «eco-score», che valuta l'impronta di  carbonio  di  un  veicolo per l'intero ciclo di vita potra' altresi' essere definito un elenco  dei veicoli  oggetto  di  incentivazione.  In  tale  ipotesi,  in  data antecedente alla registrazione dei venditori dei veicoli agevolabili sara' cura  del  MASE  provvedere  alla pubblicazione con  apposita  comunicazione  sulla  sezione  «Bandi  e avvisi» del sito istituzionale www.mase.gov.it, del  predetto  elenco dei veicoli incentivabili.

Per ogni punto vendita, il venditore dovra'  inserire,  all'atto della registrazione, il link alla vetrina  dei  veicoli  acquistabili con il «bonus veicoli elettrici»

La piattaforma informatica  mettera'  a  disposizione  nell'area pubblica   una   pagina   di   ricerca   degli   esercenti   aderenti all'iniziativa              

Bonus veicoli elettrici: la validazione del bonus

Attenzione al fatto che il bonus deve essere validato entro trenta giorni  dalla  sua generazione presso un venditore e, se non validato entro il  predetto  termine di  trenta  giorni  dalla  sua generazione, l'importo del bonus sarà integralmente  riversato nel plafond residuo disponibile.

Il  soggetto  che  non  ha  ottenuto  la validazione del bonus da parte del  venditore  prima  della  scadenza potra' richiederne un altro fino a esaurimento del  plafond  residuo disponibile. La validazione del  bonus,  in  ogni  caso,  non  potra' avvenire oltre la data del 30 giugno  2026,  termine  ultimo  per  la sottoscrizione  del  documento  comprovante  l'acquisto
Ai fini della validazione del bonus, contestualmente alla sottoscrizione del documento comprovante l'acquisto,  i  venditori devono inserire nella piattaforma informatica il codice del voucher, il costo del veicolo, il corrispondente importo  afferente  all'imposta   sul   valore  aggiunto   (IVA) e l'indicazione dell'importo versato da parte del beneficiario a titolo di  acconto.  

Il  bonus non  potra'  essere  utilizzato ai fini dell'acconto.
I  venditori  provvedono all'imputazione dei  dati  nella piattaforma informatica entro  il termine di trenta giorni per la  validazione  del  bonus decorrenti dalla data della rispettiva generazione.
Il  beneficiario deve consegnare  il  veicolo  da  rottamare contestualmente alla consegna del veicolo nuovo. 

I venditori, entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena  il  non riconoscimento del bonus, hanno l'obbligo di  consegnare  il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico,  e  di  provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione   per   demolizione   allo   sportello   telematico dell'automobilista, di cui al regolamento adottato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,  n.  358.  

L'esercente deve inserire in piattaforma la data di consegna del veicolo nuovo  e quella della rottamazione del veicolo termico.
I venditori provvedono all'emissione  delle  fatture  in  forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalita' di attuazione dell'art. 1, comma 629 della legge n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA.
I veicoli usati non possono in nessun  caso  essere  rimessi  in circolazione e devono essere consegnati dal venditore, anche  per  il tramite delle case costruttrici, ai centri di raccolta  appositamente autorizzati,  eventualmente  convenzionati   con   le   stesse   case costruttrici, al fine della messa in sicurezza,  della  demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.                                     

Bonus veicoli elettrici: rimborso per i rivenditori

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rimborsa ai venditori l'importo dei  contributi  spettanti  a  seguito  della vendita dei veicoli effettuata con le modalita' ed  in  relazione  ai bonus riconosciuti  sulla base  dei  dati  presenti sulla piattaforma
Le modalità operative per il rimborso dei contributi  spettanti e per l'espletamento delle pertinenti  verifiche  a cura del Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  sono definite con  successive  FAQ/Circolari/Linee  guida  adottate  dalla Direzione  generale  gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Ministero, in linea con la normativa europea e nazionale applicabile  al  PNRR ed il  relativo Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.)