Partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili delle imprese: novità dalla Legge

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26.05.2025 la Legge 15 maggio 2025 n. 76, dà attuazione all’articolo 46 della Costituzione, istituendo un quadro organico per promuovere la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita dell’impresa, sia sotto il profilo gestionale, economico, organizzativo e consultivo.

Obiettivo della riforma è quello di:

  • rafforzare il legame tra datore di lavoro e lavoratore,
  • promuovere l’occupazione 
  • e stimolare la sostenibilità sociale ed economica delle imprese italiane.

Scarica il testo della Legge 15 maggio 2025 n. 76.

Le quattro forme di partecipazione dei lavoratori

La legge distingue quattro principali modalità di coinvolgimento dei lavoratori:

  1. Partecipazione gestionale: la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell’impresa.
    I lavoratori possono essere rappresentati nei consigli di sorveglianza e amministrazione, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi, se previste dagli statuti aziendali. Ciò vale sia nel sistema dualistico che monistico (artt. 3-4).
  2. Partecipazione economica e finanziaria: la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l’azionariato.
    • Per l’anno 2025, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1 comma 182, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le imprese che distribuiscono almeno il 10% degli utili ai lavoratori (tramite contratti collettivi) potranno applicare un’imposta sostitutiva agevolata su un ammontare fino a 5.000 euro annui per lavoratore (art. 5).
    • Possono essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Per l’anno 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare (art. 6).
  3. Partecipazione organizzativa: il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell’impresa.
    • Le aziende possono istituire commissioni paritetiche composte in eguale numero da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori, per promuovere innovazione, benessere organizzativo e qualità del lavoro (art. 7).
    • È incentivata l’introduzione di figure interne dedicate alla formazione, welfare, conciliazione vita-lavoro e inclusione (art. 8). Le imprese che occupano meno di 35 lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all’organizzazione delle imprese stesse.
  4. Partecipazione consultiva: la partecipazione che avviene attraverso l’espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l’impresa intende assumere.
    • Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g) , del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, nell’ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possono essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali. Viene quindi introdotta la consultazione preventiva su decisioni aziendali strategiche tramite commissioni paritetiche, con tempi, modalità e obbligo di motivazione degli esiti (artt. 9-10).
    • È previsto un parere scritto da parte dei rappresentanti dei lavoratori da allegare al verbale.

Formazione, organismi di controllo e incentivi

Formazione dei rappresentanti

Ai membri delle commissioni paritetiche e agli amministratori designati dai lavoratori è garantito un minimo di 10 ore annue di formazione, finanziabili tramite enti bilaterali, Fondo Nuove Competenze o fondi interprofessionali (art. 12).

Commissione nazionale permanente

Nasce presso il CNEL la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori (art. 13), che avrà il compito di:

  • Dirimere controversie interpretative;
  • Proporre misure correttive agli organismi paritetici;
  • Raccogliere buone pratiche e redigere relazioni biennali.

La legge si applica anche alle società cooperative, se compatibile con la loro struttura (art. 14). Per il finanziamento delle misure, è stato stanziato un fondo di 70 milioni per il 2025 (art. 15).

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