Cripto-attività e trattamento fiscale: la Circolare esplicativa dell’Agenzia
La legge di bilancio 2023 ha introdotto modifiche alla disciplina di tassazione delle “cripto-attività”, allo scopo di rendere la normativa fiscale coerente con l’evoluzione delle diverse tipologie di cripto-attività presenti nel sistema.
La rapidità di diffusione di tali attività presso i contribuenti e la varietà delle stesse, denota una complessità del fenomeno tale da non consentirne la riconducibilità ad unitarietà e, dunque, di qualificare “in astratto” e “a priori” le varie fattispecie riscontrabili sul mercato. E' possibile individuare diverse attività che pur utilizzando la medesima tecnologia, non hanno natura omogenea e qualificazione giuridica.
Con la Circolare del 27 ottobre 2023 n. 30 l'Agenzia delle Entrate, dopo aver fatto un excursus sui chiarimenti forniti in materia fino al 2022, ha fornito indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi da 126 a 147, della legge di bilancio 2023.
Al riguardo, il legislatore ha previsto una nuova categoria di redditi diversi introducendo la lettera c-sexies) al comma 1 dell’articolo 67, del Tuir, che definisce le cripto-attività come "una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga".
Le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle operazioni con cripto-attività sono considerati redditi imponibili, soggetti a tassazione con un'aliquota del 26% per le persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate, e soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023
In considerazione della modifica del regime fiscale, viene prevista la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14% con il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il 15 novembre 2023.
Con Risoluzione n. 36 del 26 giugno le Entrate sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di cripto-attività previste dalla legge di bilancio 2023.
Regolarizzazione cripto-attività possedute al 31 dicembre 2021: istanza entro il 30.11.2023
Infine, sempre la legge di bilancio 2023, ha introdotto la possibilità di prevenire possibili contestazioni in sede di controllo sul passato, per i contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale non indicando nel quadro RW della propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e/o che non hanno dichiarato i redditi derivanti dalle stesse, regolarizzando la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l’ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi.
Ricordiamo che con Provvedimento n. 290480 del 7 agosto 2023, le Entrate hanno approvato il Modello, con le relative istruzioni, per la regolarizzazione delle cripto attività detenute e non indicate nel quadro RW, scarica qui il Modello con relative istruzioni e Allegati.
L’istanza di regolarizzazione va presentata all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023, utilizzando esclusivamente il presente modello, firmato digitalmente, allegando:
- la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24
- e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, eventualmente redatta secondo lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato 3).