Correttivo fiscale Omnibus 2026: cosa cambia per redditi e IVA
Il Consiglio dei Ministri, dopo l'esame preliminare del 10 giugno 2026 e il successivo passaggio parlamentare, ha approvato in via definitiva, nella riunione del 4 agosto 2026, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise, di adempimento collaborativo e di controlli fiscali, adottato in attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111.
Il provvedimento, noto come "decreto Correttivo Omnibus", era transitato alle Camere come Atto del Governo n. 430 (trasmesso il 21 luglio 2026) e aveva nel frattempo ricevuto il parere delle Commissioni parlamentari competenti e l'intesa in sede di Conferenza unificata, sancita il 28 luglio 2026.
Il testo, ora approvato definitivamente, è in attesa di numerazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: solo dal giorno successivo a tale pubblicazione il decreto entrerà formalmente in vigore, fatte salve le specifiche decorrenze – spesso retroattive al 2024 o al 2025 – previste articolo per articolo.
Rispetto allo schema preliminare (Atto Governo n. 430), il testo definitivo amplia in modo significativo il perimetro dell'intervento: gli articoli sono passati da 26 a 37, raggruppati in dodici Titoli, con l'aggiunta di interi capitoli dedicati al concordato preventivo biennale e alle sanzioni tributarie. Resta inoltre confermato, come già segnalato in sede di esame preliminare, che diversi articoli intervengono ancora sul vecchio TUIR (d.P.R. 917/1986) in parallelo con le corrispondenti norme del nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (d.lgs. 117/2026), operativo dal 1° gennaio 2027; diverse disposizioni, infine, richiamano un nuovo Testo Unico delle disposizioni in materia di adempimenti e accertamento che, alla data di approvazione del correttivo, risulta ancora privo di numero e data ufficiali.
Le novità per lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi
Il primo blocco di misure, invariato nella sostanza rispetto allo schema preliminare, riguarda i redditi di lavoro dipendente e autonomo.
L'articolo 1 corregge l'effetto indesiderato prodotto dal precedente correttivo (d.lgs. 192/2025), che aveva subordinato le agevolazioni per gli "altri familiari" di cui all'articolo 433 del Codice civile alla convivenza con il contribuente o alla percezione di assegni alimentari non giudiziali, facendo perdere retroattivamente ai lavoratori il welfare aziendale già maturato nel 2025 per parenti non conviventi. Il requisito viene eliminato ogni volta che una norma fiscale richiama semplicemente i familiari indicati dall'articolo 12 del TUIR (e, in modo speculare, dal nuovo Testo Unico dei redditi), mantenendolo solo quando la norma richiede lo status di familiare fiscalmente a carico, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 20 dicembre 2025.
| Situazione | Prima della modifica | Dopo la modifica |
|---|---|---|
| Norma che cita solo l'art. 12 del TUIR (es. welfare aziendale) |
Serviva comunque la convivenza (o l'assegno alimentare) anche per generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle | Non serve più: bastano i legami di parentela previsti dall'art. 433 del Codice civile |
| Norma che richiede anche i limiti di reddito (es. detrazione per "familiare fiscalmente a carico") |
Serviva la convivenza (o l'assegno alimentare) | Continua a servire la convivenza (o l'assegno alimentare), oltre al rispetto dei limiti di reddito |
L'articolo 2 conferma la tassazione forfetaria dei fringe benefit auto basata sulle tabelle ACI (50% del costo chilometrico convenzionale, ridotto al 10% per i veicoli elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in) e conferma che l'incremento del 50% del valore imponibile scatta dopo il 31 dicembre del quinto anno dalla prima immatricolazione del veicolo. La novità è duplice: viene introdotta una maggiorazione forfetaria del 5% per accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal dipendente (al netto delle somme eventualmente trattenute al lavoratore), e la clausola di salvaguardia per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 – che mantiene il regime vigente a quella data fino al quinto anno dalla prima immatricolazione – viene ora estesa espressamente anche ai casi in cui il veicolo sia riassegnato a un dipendente diverso dal primo assegnatario, superando così le incertezze applicative sulla decorrenza del termine in caso di cambio di assegnatario. La maggiorazione per accessori si applica anche ai veicoli in regime di salvaguardia dal 1° gennaio 2026, fermi restando – senza rimborso di maggiori imposte versate – i comportamenti tenuti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025. Il nuovo regime si applica dal periodo d'imposta 2026, incluse le assegnazioni 2025 non coperte dalla salvaguardia.
Per gli esercenti arti e professioni, l'articolo 3 conferma che i differenziali positivi da cessione o compensazione di crediti d'imposta agevolativi – compresi quelli da Superbonus – costituiscono reddito di lavoro autonomo soggetto a imposta sostitutiva del 26%, per i crediti acquistati dall'entrata in vigore del decreto; chi determina il reddito con le regole ordinarie potrà optare per l'applicazione retroattiva già dal periodo d'imposta 2024, eventualmente tramite dichiarazione integrativa, senza diritto al rimborso delle maggiori imposte già versate.
Gli interventi su redditi d’impresa e fiscalità internazionale
Sul fronte del reddito d'impresa, l'articolo 4 rivede i criteri di determinazione del reddito per le imprese agricole (uso di immobili strumentali, riferimenti ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di rivalutazione ex L. 296/2006), mentre l'articolo 5 interviene sui criteri di derivazione del reddito imponibile dall'utile di bilancio per i soggetti IAS/IFRS: valutazione dei titoli, deducibilità dei piani di pagamento basati su azioni al momento della consegna degli strumenti ai beneficiari, e ammortamento di marchi e avviamento nel limite di un diciottesimo del valore annuo, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (regola transitoria specifica per le plusvalenze su titoli già classificati tra le immobilizzazioni finanziarie). L'articolo 6 introduce un riallineamento straordinario delle divergenze tra valori contabili e fiscali maturate prima del 2024, da esercitare in dichiarazione con versamento in unica soluzione.
Sul riporto delle perdite fiscali, l'articolo 7 fornisce una norma di interpretazione autentica: il trasferimento del controllo rilevante ai fini del limite al riporto si considera avvenuto anche quando oggetto della cessione siano le partecipazioni della società che controlla, indirettamente, il soggetto che riporta le perdite. Un successivo articolo 8, non presente nella sintesi dello schema preliminare, apporta correzioni di mero coordinamento testuale agli articoli 84, comma 3-quater, e 172, comma 8, del TUIR. L'articolo 9 rivede la disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti, stabilendo che il valore di realizzo, se inferiore anche al valore normale, è pari al minore tra costo fiscale e valore normale; la norma si applica ai conferimenti dal periodo d'imposta successivo al 2025, con effetto anche sul passato per le dichiarazioni già coerenti con questo criterio dal 2024.
In materia di fiscalità internazionale, l'articolo 10 amplia le condizioni per il riporto delle perdite fiscali estere definitive in caso di fusione transfrontaliera con società italiane, estendendo la disciplina anche alle partecipate estere prive di assemblea ordinaria detenute per oltre il 50%. L'articolo 11 adegua la disciplina della global minimum tax ai nuovi regimi semplificati elaborati dall'OCSE (pacchetto "Side-by-Side" di gennaio 2026): vengono introdotti il regime coesistente qualificato, il regime qualificato della controllante capogruppo e la disciplina degli incentivi fiscali qualificati, con un limite massimo di neutralizzazione dell'imposizione integrativa pari al 5,5% del costo del lavoro e degli ammortamenti ammissibili nel Paese (o, in alternativa quinquennale, all'1% del valore contabile delle immobilizzazioni materiali). Il decreto attuativo del MEF dovrà essere adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del correttivo.
IVA, successioni e accertamento: le novità procedurali
In materia di detrazione IVA, l'articolo 12 conferma il differimento del termine per l'esercizio del diritto alla detrazione (e per la registrazione delle fatture d'acquisto) al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura, anziché all'anno stesso, sia nel D.P.R. 633/1972 sia nel nuovo Testo Unico IVA (d.lgs. 10/2026).
Per l'imposta sulle successioni e donazioni e per le imposte ipotecaria e catastale, gli articoli 13-15 estendono esplicitamente la rateazione anche alle imposte ipotecaria e catastale (finora riferita alla sola imposta di successione) e spostano la decorrenza degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, anziché dalla data di notifica della liquidazione dell'imposta principale, con le necessarie modifiche di coordinamento nel testo unico successioni (d.lgs. 346/1990) e nel nuovo testo unico registro (d.lgs. 123/2025).
Sul fronte dei controlli, l'articolo 16 potenzia l'adempimento collaborativo: le imprese aderenti potranno comunicare spontaneamente rischi fiscali relativi a condotte pregresse all'ingresso nel regime, purché la comunicazione sia completa e preceda l'avvio di controlli o indagini; le somme dovute a seguito della risposta dell'Agenzia delle entrate potranno essere rateizzate fino a venti rate trimestrali. Un nuovo articolo 17, assente nello schema preliminare, differisce dal 30 settembre al 31 dicembre 2026 il termine per la certificazione del sistema di rilevazione e gestione del rischio fiscale richiesto per l'ammissione al regime. Di conseguenza slitta di una posizione anche il contenuto già annunciato in precedenza: l'articolo 18 sposta alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del contribuente la gestione del recupero delle somme dovute dagli intermediari in caso di visto di conformità infedele sul modello 730, con effetto retroattivo ai controlli sulle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2023.
L'articolo 19 introduce, per le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, l'obbligo di attribuire data certa – tramite marcatura temporale – al rendiconto previsto dall'articolo 152 del TUIR entro il termine di presentazione della dichiarazione, con i relativi dati da riportare in un apposito prospetto dichiarativo, dal periodo d'imposta 2026. L'articolo 20 aggiorna le procedure di controllo sulle autoliquidazioni per gli atti di pubblicità immobiliare presentati da soggetti diversi dai notai, con avviso di liquidazione e riduzione a un terzo della sanzione in caso di pagamento entro sessanta giorni.
Tra le novità non presenti nello schema preliminare, si segnalano inoltre: l'articolo 21, che elimina la riduzione di un anno del termine di accertamento prevista per i contribuenti "virtuosi" dall'articolo 1, comma 74, della legge 190/2014, con effetto dal periodo d'imposta 2026; l'articolo 22, che fissa la decorrenza del termine di accertamento sui componenti negativi pluriennali (ammortamenti, spese pluriennali) dalla dichiarazione in cui la relativa quota è dedotta per la prima volta, applicabile ai beni e servizi acquistati dal periodo d'imposta 2027; l'articolo 23, che circoscrive la presunzione di distribuzione degli utili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui siano accertati componenti positivi non contabilizzati o componenti negativi indeducibili perché inesistenti; e l'articolo 24, che limita l'accertamento basato sulla sola "antieconomicità" dell'operazione, richiedendo che lo scostamento tra corrispettivo e valore di mercato sia accompagnato da ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, oppure risulti manifesto e rilevante.
Chiude il blocco procedurale l'articolo 25 (nello schema preliminare indicato come articolo 21), che modifica lo Statuto dei diritti del contribuente prevedendo che i nuovi atti di indirizzo tengano luogo delle circolari fino alla loro adozione conforme.
Concordato preventivo biennale: rinnovo, premialità e nuovo ravvedimento
Il testo definitivo introduce, rispetto allo schema preliminare, un intero Titolo dedicato al concordato preventivo biennale (CPB), assente dalla sintesi dell'atto trasmesso alle Camere.
L'articolo 28 interviene in più punti sul d.lgs. 13/2024: l'adesione al concordato in assenza dei requisiti, o in presenza di cause di esclusione, è dichiarata priva di effetti; in caso di rinnovo dell'adesione, restano salve le eventuali modifiche della compagine sociale dovute all'ingresso di soci con redditi di lavoro dipendente o redditi d'impresa/lavoro autonomo non superiori a 35.000 euro; per le società tra professionisti e tra avvocati viene richiesta la coerenza tra l'attività esercitata in forma associata e l'indice sintetico di affidabilità fiscale applicato individualmente dal socio. Chi rinnova il concordato per il biennio 2026-2027 mantiene i benefici premiali (esonero dal visto di conformità per compensazioni fino a 100.000 euro IVA e 70.000 euro imposte dirette/IRAP, anticipo di due anni dei termini di decadenza dell'accertamento) e non paga interessi sui pagamenti rateali. È inoltre prevista la possibilità di rideterminare il reddito concordato in caso di dichiarazione integrativa per errori od omissioni, con accesso al ravvedimento operoso per le relative sanzioni, e vengono semplificate le cause di decadenza dal concordato (violazioni superiori al 30% di ricavi o compensi, oppure altre violazioni non lievi).
L'articolo 29 introduce un nuovo ravvedimento speciale, riservato ai soggetti ISA che rinnovano l'adesione al concordato per il biennio 2026-2027: sarà possibile sanare le annualità dal 2020 al 2023 versando un'imposta sostitutiva calcolata su un incremento percentuale del reddito già dichiarato, variabile in base al punteggio ISA ottenuto.
| Punteggio ISA | Incremento della base imponibile |
|---|---|
| Pari a 10 | 5% |
| Da 8 a meno di 10 | 10% |
| Da 6 a meno di 8 | 20% |
| Da 4 a meno di 6 | 30% |
| Da 3 a meno di 4 | 40% |
| Inferiore a 3 | 50% |
Per il 2022 e il 2023 le aliquote dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi vanno dal 10% al 15% in base al livello di affidabilità fiscale (più il 3,9% ai fini IRAP); per il 2020 e il 2021, in ragione dell'emergenza Covid-19, le imposte sostitutive sono ridotte del 30%, con regole ad hoc per chi aveva dichiarato cause di esclusione ISA legate alla pandemia o allo svolgimento di più attività. Il versamento andrà effettuato tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, anche in forma rateale fino a dieci rate mensili. A fronte del pagamento, per le annualità sanate non potranno essere effettuate rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, salvo decadenza dal concordato, applicazione di misure cautelari o rinvio a giudizio per reati fiscali gravi, mancato perfezionamento della rateazione o dichiarazioni infedeli sulle cause di esclusione; i termini di accertamento per le annualità oggetto di ravvedimento sono inoltre prorogati al 31 dicembre 2029.
Redditi finanziari, dogane, accise e sanzioni tributarie e Enti del Terzo settore
L'articolo 26 (nello schema preliminare indicato come articolo 22) aumenta dall'11% al 20% l'aliquota della ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei, con effetto sugli utili corrisposti dall'entrata in vigore del decreto. L'articolo 27 estende l'affrancamento delle partecipazioni detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata, fissando l'imposta sostitutiva al 36% (in luogo del 21% ordinario) per i titoli non negoziati in mercati regolamentati emessi da soggetti "black list", con esclusione della rateizzazione per questa componente.
Sul fronte doganale, l'articolo 31 rafforza gli strumenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'analisi dei rischi e i controlli fiscali e doganali attraverso i dati delle fatture elettroniche. L'articolo 32 introduce diversi chiarimenti in materia di accise, tra cui la qualificazione come uso non domestico del gas naturale impiegato nelle strutture ricettive dedicate all'assistenza di disabili, orfani, anziani e indigenti, oltre a una serie di correzioni tecniche su officine elettriche, impianti da fonti rinnovabili e termini di decadenza sanzionatoria.
Due articoli del tutto nuovi rispetto allo schema preliminare riguardano le sanzioni: l'articolo 33 introduce una soglia di tolleranza del 5% tra le operazioni con pagamento elettronico registrate ai fini della trasmissione dei corrispettivi giornalieri e i pagamenti elettronici effettivamente accettati, al di sotto della quale non si applicano le sanzioni per omessa, errata o tardiva trasmissione; l'articolo 34 introduce una sanzione specifica, pari alla metà di quella ordinaria e applicata sul residuo importo dovuto, per l'omesso pagamento delle rate (diverse dalla prima) relative alle somme dovute nell'ambito dell'adempimento collaborativo.
Enti del Terzo settore e disposizioni finali
L'articolo 30 (nello schema preliminare indicato come articolo 24) chiarisce il regime IRAP applicabile agli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali: la qualificazione fiscale dell'attività svolta si determinerà, per ciascun periodo d'imposta, in base alle disposizioni del TUIR, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Chiudono il provvedimento le disposizioni di coordinamento e finali: l'articolo 35 regola l'efficacia transitoria di alcune norme del correttivo fino all'entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni del nuovo Testo Unico degli adempimenti e dell'accertamento; l'articolo 36 reca la copertura finanziaria degli interventi; l'articolo 37 stabilisce che il decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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