Comunità Energetiche Rinnovabili: pubblicato il decreto con le modifiche agli incentivi
Entrato in vigore il 26 giugno 2025, il nuovo Decreto MASE del 16 maggio 2025, che modifica la disciplina degli incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e l’autoconsumo collettivo.
Le modifiche sono finalizzate a potenziare la partecipazione dei beneficiari e a garantire il raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione e transizione energetica.
Il provvedimento si inserisce nella cornice del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare nell’ambito della Missione 2, Componente 2, dedicata all’energia rinnovabile, e recepisce le modifiche alla descrizione dell’Investimento 1.2 “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo” approvate con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023.
Obiettivo principale è incentivare la diffusione di impianti di produzione da fonti rinnovabili associati a sistemi di accumulo, integrati in configurazioni di autoconsumo collettivo e in CER, promuovendo nuove installazioni per almeno 1,73 GW di potenza nei territori comunali, originariamente limitati a popolazioni sotto i 5.000 abitanti.
Estensione della platea dei beneficiari
La prima rilevante novità riguarda l’estensione della platea dei beneficiari. Il decreto modifica l’articolo 1, comma 3, del precedente DM 7 dicembre 2023, n. 414, stabilendo che possono accedere agli incentivi non solo i comuni con meno di 5.000 abitanti, ma tutti quelli con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.
Questa modifica, sebbene subordinata alla formale approvazione della nuova decisione del Consiglio ECOFIN, consente un notevole ampliamento del perimetro di applicazione della misura, con l’intento di accelerare l’accesso ai fondi disponibili e superare il rischio di sotto-utilizzo delle risorse.
Incremento dell’anticipazione concessa ai beneficiari
La seconda modifica sostanziale riguarda il potenziamento delle anticipazioni erogabili.
Viene innalzata dal 10% al 30% la quota di contributo concedibile in via anticipata da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ai soggetti beneficiari, come previsto ora all’articolo 10, comma 1, lett. a) del decreto modificato.
La misura è volta a facilitare l’avvio dei progetti, migliorando la liquidità a disposizione dei soggetti attuatori e supportando la realizzazione tempestiva degli interventi, anche in considerazione delle stringenti scadenze previste dal PNRR:
- completamento dei lavori entro il 30 giugno 2026;
- entrata in esercizio entro 24 mesi dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
Ulteriori precisazioni operative
Tra le altre modifiche degne di nota:
- viene introdotta la definizione di "data di completamento dei lavori" (art. 2, lett. c-bis), necessaria per chiarire le condizioni di erogazione dei saldi;
- è precisato che le spese propedeutiche alla domanda non costituiscono avvio dei lavori (art. 10, comma 5);
- tra i motivi di esclusione è ora contemplata anche la mancata sottoscrizione del contratto di incentivazione (art. 8, comma 4, lett. e);
- all’elenco dei soggetti che possono aderire alle CER sono aggiunte anche le persone fisiche, oltre ad enti del terzo settore e ambientali (Allegato 1).
Infine, le disposizioni del decreto si applicano anche ai progetti già presentati prima della sua entrata in vigore, secondo le modalità che saranno definite con l’aggiornamento delle regole operative da parte del MASE su proposta del GSE, entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso.
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