Albo gestori crisi d’impresa: tutte le regole

Il Ministero della Giustizia in data 24 febbraio ha aggiornato la sezione FAQ (istituita nel mese di gennaio) relativa all'Albo gestori della crisi d'impresa.

In particolare, si segnalano tra le altre, le indicazioni relative alle modalità di svolgimento del tirocinio semestrale per i richiedenti l’iscrizione e per l’attestazione dell’avvenuto completamento del tirocinio.

In una faq viene peraltro chiarito per chi è obbligatorio il tirocinio semestrale e "Alla luce del mancato richiamo del comma 6 cit. a opera dell’art. 356 cit., il tirocinio semestrale di cui all’art. 4, comma 5, lett. c) cit. è, allo stato, obbligatorio per tutte le categorie di soggetti legittimate a iscriversi all’albo, ivi inclusi avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili. Pertanto, tutti i soggetti che richiedono l’iscrizione all’albo devono dimostrare di aver svolto il tirocinio". Clicca qui per consultare le FAQ 

Ricordiamo che con comunicato il Ministero della Giustizia infornava dell'avvio della creazione dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure previste dall'art 356 del codice della crisi e dell'insolvenza.

Dalle ore 12 del 5 gennaio 2023 è possibile fare domanda d'iscrizione nel portale “Albo dei gestori della crisi di impresa”. 

Per l’iscrizione è previsto il versamento del contributo di 150 euro come disposto dall'articolo 8 del decreto 3 marzo 2022 n 75. 

Il contributo di iscrizione all’albo può essere versato con bonifico bancario o postale a favore di Tesoreria provinciale di Roma, all'IBAN: IT42B0100003245348011241324 indicando come causale: “ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI”.

E' bene sottolineare che sono disponibili i seguenti recapiti per richieste di chiarimento:

  •  chiamare allo 06 85271228 dalle 10.00 alle 12.00 dal martedì al venerdì
  • oppure scrivere a: [email protected]

Albo gestori crisi d’impresa: la normativa

Il Decreto n 75 del 2022 del Ministero della Giustizia pubblicato in GU N 143 DEL 21 giugno 2022 con i suoi 12 articoli reca le disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

In particolare, l'art.356 comma 1 del Codice della crisi e dell'insolvenza sancisce che è istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza

Il comma 2 recita che possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni.

Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore. 

Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352.

Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto.

Albo gestori crisi d’impresa: sezioni e funzionamento

L'albo è istituito presso il Ministero della giustizia, individuato quale titolare del trattamento dei dati personali. 

Esso è articolato in due sezioni:

a) sezione ordinaria; 

b) sezione componenti degli Organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI), di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u), del Codice. Attenzione al fatto che l'iscrizione nella sezione ordinaria comporta anche l'iscrizione nella sezione componenti dell'OCRI. 

Il responsabile dell'albo cura il continuo aggiornamento dei dati e può prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformità alle previsioni del regolamento.

L'albo è tenuto con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità ispettiva o, comunque,

connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.

L'albo è suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte riservata.

Nella parte pubblica sono inseriti: 

  • i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'iscritto, 
  • la sezione dell'albo nella quale è iscritto 
  • e l'eventuale ordine professionale di appartenenza. 

Nella parte riservata sono inseriti: 

  • le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice; 
  • le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall'albo 
  • e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d'ufficio, dal responsabile. 

L'albo è inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della giustizia. Nell'area ad accesso libero sono contenuti i dati presenti nella parte pubblica dell'albo, nella sezione ad accesso riservato sono contenuti i dati presenti nella parte riservata dell'albo. 

Possono accedere alla parte riservata dell'albo:

  • i magistrati, 
  • i dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari civili, 
  • nonché limitatamente alla sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), i referenti dell'OCRI.

L'accesso all'albo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. 

Con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono fissate le specifiche tecniche per l'inserimento dei dati.

Albo gestori crisi d’impresa: come iscriversi

Nell'albo sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali e di onorabilità di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice.

Il responsabile dell'albo approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata. 

Colui che richiede l'iscrizione nell'albo inoltra al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari interni, la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato, con i relativi allegati, contenente: 

  • a) la specifica indicazione della sezione dell'albo per la quale richiede l'iscrizione; 
  • b) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettere a) e b), del Codice: 
    • 1) la certificazione attestante l'albo professionale presso il quale è iscritto e la data di iscrizione; 
    • 2) la certificazione di non avere riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;
    • 3) la certificazione dell'ordine di appartenenza di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione del medesimo ordine. Per gli studi professionali associati e le società tra professionisti dette certificazioni devono concernere sia la persona fisica responsabile della procedura, sia il legale rappresentante della società tra professionisti o tutti i componenti dello studio professionale associato; 
  • c) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettera c), del Codice, la documentazione comprovante le cariche ricoperte in società di capitali o società cooperative e dichiarazione che, nei confronti delle medesime società non è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale. Devono essere allegati, in ogni caso, la visura camerale della società a favore della quale è stata prestata l'attività la copia dell'atto di conferimento dell'incarico, in caso di nomina da parte dell'autorità giudiziaria, ed una sintetica relazione dell'amministratore o liquidatore in carica al momento della presentazione della domanda di iscrizione in ordine all'attività svolta dal richiedente all'interno della società; 
  • d) la certificazione comprovante l'assolvimento degli obblighi formativi, di cui all'articolo 356, comma 2, primo e secondo periodo, del Codice, previa frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della magistratura; 
  • e) ogni altro documento idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità';
  • f) una dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità
  • g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata alla quale saranno effettuate le comunicazioni; 
  • h) l'attestazione del pagamento del contributo di cui all'articolo 357, comma 2, del Codice. 

In sede di prima formazione dell'albo, la certificazione di cui al comma 2, lettera d), è sostituita da documentazione comprovante il requisito di cui all'articolo 356, comma 2, terzo periodo, del Codice o, per l'iscrizione nella sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 352 del Codice. 

A questo fine, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda la documentazione comprovante il conferimento dell'incarico di commissario giudiziale o l'attività svolta come attestatore o gli incarichi di assistenza ricevuti e l'esito delle domande di ammissione al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione in relazione alle quali abbia ricevuto l'incarico.

Albo gestori crisi d’impresa: costi e obblighi per gli iscritti

Per l'iscrizione all'albo è dovuto un contributo di euro 150, mentre per il mantenimento dell'albo è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di euro cinquanta. 

Il contributo è dovuto dall'anno successivo a quello dell'iscrizione.

Sulla domanda di iscrizione provvede il responsabile. 

Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda; può essere richiesta, per una sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta. 

Gli iscritti sono tenuti a comunicare al responsabile dell'albo: 

a) il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice; 

b) l'avvio di procedimenti penali per taluno dei reati indicati all'articolo 356, comma 3, lettera c), e comma 4, del Codice; 

c) l'avvio di procedimenti disciplinari per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali. 

Le richieste e le comunicazioni sono effettuate con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 5. 

Per la fase di prima formazione dell'albo e comunque per le domande pervenute sino al 31 luglio 2022, il termine di conclusione del procedimento previsto dal comma 2 è di novanta giorni. 

La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.

Albo gestori crisi d’impresa: la Circolare 19 gennaio 2023 con i requisiti formativi

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato in data 19 gennaio 2023 una circolare con Requisiti di iscrizione all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e obblighi formativi e requisito alternativo ai fini del primo popolamento. 

Per ulteriore approfondimento Leggi Albo gestori della crisi: gli obblighi formativi per gli esperti

Si consulti la sezione FAQ per restare aggiornati sui chiarimenti del Ministero